Assoggettamento a imposta di bollo delle fatture
L'attuale normativa prevede che, in generale, le fatture che espongono una somma
non assoggettabile a IVA uguale o superiore a 77,47 euro devono assolvere l'imposta
di bollo, fissata attualmente a 2,00 euro. Questa imposta è dovuta dall'emittente,
che può addebitarne il costo al cliente. La normativa è chiara per l'assolvimento
del bollo sulle fatture cartacee e su quelle elettroniche inviate alla Pubblica
Amministrazione: le prime devono avere il contrassegno telematico (lo stampato che
ha sostituito le vecchie marche da bollo) apposto sulla copia che
viene consegnata al cliente, le altre assolvono l'obbligo con un unico pagamento
annuale da eseguirsi entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio. C'è poi una
modalità che però è poco utilizzata dalle PMI e dai professionisti: l'apposizione
di un bollo virtuale, dopo aver ottenuto una autorizzazione dalla competente
Agenzia delle Entrate. Resta ancora piuttosto incerta la modalità da seguire per
coloro che inviano le fatture via mail, in formato pdf. Ovviamente non è possibile
incollare il contrassegno del bollo sulla copia destinata al cliente, visto che non
è cartacea; e la definizione di fattura elettronica sembra non potersi applicare
a una fattura che viene solamente inviata in formato elettronico, ma viene
conservata dall'emittente in formato cartaceo. L'Agenzia delle Entrate ha indicato,
ma con documenti non aventi valore di legge o di prassi, che nel caso di
contribuenti minimi (che per legge emettono documenti senza addebito di IVA, quindi
sempre soggetti all'imposta di bollo) che inviano le fatture via mail, è possibile
apporre il contrassegno sulla copia cartacea che rimane al mittente, e indicare
sulla copia che viene inviata al cliente il codice identificativo del contrassegno. E' da
tener presente che queste indicazioni sono state fornite prima del DM 17/06/2014,
che introduce la modalità di post pagamento, con F24, per le fatture elettroniche.
Ho richiesto un parere all'Agenzia delle Entrate, che il 30 gennaio 2015 mi ha
così risposto:
il Decreto del Ministero delle Finanze del 17 giugno 2014 stabilisce esclusivamente
le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici, così come riconosciuti e classificati dal Codice dell'amministrazione
digitale (D.L. n. 82/2005).
In particolare, l'art. 6 del Decreto dispone che l'imposta di bollo sui documenti
informatici fiscalmente rilevanti deve essere corrisposta mediante versamento con
modello F24, con modalità esclusivamente telematica.
Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai
registri, emessi o utilizzati durante l'anno, deve avvenire in un'unica soluzione
entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta
di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai
sensi del decreto citato.
La Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, a cui la rimandiamo per ulteriori
approfondimenti, chiarisce, inoltre, i requisiti che una fattura deve avere per
essere definita elettronica specificando che "non è elettronica la fattura creata
tramite software di contabilità o di elaborazione testi arrivata però cartacea a
destinazione, mentre lo è quella compilata sul blocchetto in un primo momento e
poi spedita e ricevuta tramite canali elettronici, ad esempio, via e-mail".
Cordiali saluti
Questa risposta è resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della
Circolare n.42/E del 5 agosto 2011 e non a titolo di interpello ordinario ai
sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000.
Agenzia delle Entrate
Centro di Assistenza Multicanale
IL DIRETTORE
Come prevedibile, non c'è nessuna risposta esplicita. Anzi, c'è una citazione
sbagliata (non si parla di "blocchetto" di fatture nella circolare 18/E). E si
continua nella confusione fra "fattura elettronica" (una fattura spedita via
email lo è, anche se poi sia mittente che destinatario la salvano in cartaceo)
e "documento informatico" (che invece almeno il mittente deve salvare in formato
elettronico). Dalla lettura complessiva sembra che si autorizzi l'uso del pagamento
posticipato: scrivono che le fatture elettroniche assolvono il bollo ai sensi del
nuovo decreto, e che una fattura inviata via mail è comunque una fattura
elettronica. Ma la Sibilla era più chiara, però.
In mancanza di certezze, ho deciso di lasciare all'utente la libertà di assolvere
l'imposta di bollo con la modalità che reputa più opportuna (1. bollo sulla copia
cliente; 2. autorizzazione al bollo virtuale; 3. bollo sulla copia del mittente;
4. bollo pagato a posteriori come da DM 17/06/15), fermo restando che le fatture
cartacee possono usare solamente le modalità 1 o 2, e quelle elettroniche verso
la PA solamente la 4.
Configurazione azienda
Accedere all'Anagrafica azienda (funzione 101), scheda "Opzioni fatture", e premere
il bottone "Dettagli bollo e cassa previdenziale".
E' possibile scegliere se addebitare o meno il valore del bollo in fattura; in
caso positivo è necessario indicare il codice IVA relativo all'addebito del bollo
(quello dell'esclusione ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972).
Indicare quindi il tipo di bollo da utilizzare:
Fatturazione
bollo su originale
con questa opzione si sceglie di utilizzare un contrassegno telematico (il
bollo cartaceo che si acquista nelle rivendite di valori bollati) per tutte le
fatture inviate in modalità cartacea; non è
possibile usarlo se si sceglie di spedire le fatture via mail (naturalmente è
possibile effettuare una anticipazione via mail, ma poi recapitare la fattura
al destinatario su carta)
autorizzazione bollo virtuale
può essere usato sia con fatture cartacee che inviate via mail; è naturalmente
necessario avere ottenuto l'autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate competente,
e quindi è necessario riportarne gli estremi (numero, agenzia autorizzatrice e
data) nei campi relativi
bollo su copia mittente
con questa opzione, viene sempre utilizzato un contrassegno telematico; nelle
fatture cartacee, si appone sulla copia destinata al cliente, e il programma
utilizza la dizione "bollo su originale"; nelle fatture inviate via mail, si
appone sulla copia che resta al mittente, e si indica il numero identificativo
del contrassegno (di 14 caratteri) sulla fattura, numero che il programma richiede al
momento della stampa (e in questo caso è obbligatorio) o della conferma; se si
emettono fatture differite (da DdT), è possibile scegliere se indicare il numero
identificativo al momento della stampa, oppure si preparano senza stamparle,
e poi si richiamano una per una integrandole con il numero, per poi stamparle.
bollo assolto ai sensi DM 17/06/2014
con questa opzione, viene utilizzato un contrassegno telematico nelle
fatture cartacee, e il programma
utilizza la dizione "bollo su originale"; nelle fatture inviate via mail, si
assolve il bollo in maniera virtuale, con le nuove modalità previste dal DM
citato.
gestione manuale
il programma ignora la gestione del bollo (ad esclusione delle fatture
elettroniche inviate alla PA, ove la modalità è obbligata), ed è compito
dell'utente riportare in fattura le descrizioni che ritiene opportune,
utilizzando un codice "DE" per le righe di sola descrizione, e un articolo con
codice "." (punto), ovvero un articolo codificato in magazzino, indicando una
descrizione, la quantità 1, il valore unitario pari all'imposta, e il codice IVA
relativo. Fare attenzione che, se si utilizza una modalità virtuale con pagamento
differito, con questa modalità la fattura non sarà indicata nel riepilogo,
solitamente utilizzato per il calcolo dell'imposta da pagare, che quindi dovrà
essere integrato manualmente.
Nella videata iniziale della fattura è presente una opzione, "via mail", che
viene attivata automaticamente se nell'anagrafica del cliente è presente un indirizzo
di posta elettronica, normale o PEC, e la corrispondente opzione di "invio fattura
via mail". E' comunque possibile modificare il valore della opzione manualmente.
Questa opzione permette al programma di utilizzare, se scelte, le corrette annotazioni
riguardanti l'assolvimento del bollo sulle fatture inviate via mail.
Per decidere automaticamente se apporre il bollo in fattura, il programma somma
gli importi senza addebito dell'IVA, dopo aver verificato per ognuno se nell'archivio
codici e esenzioni IVA (funzione 103) non sia attiva, per il codice utilizzato,
l'opzione "esclusione bollo in fatture". Se questa somma è non inferiore al minimo
(attualmente 77,47 euro), viene indicato l'assolvimento dell'imposta, e l'eventuale
addebito al cliente, se la relativa opzione in Anagrafica azienda è attivata.
E' possibile controllare l'assolvimento dell'imposta e l'eventuale addebito
nella singola fattura, con le seguenti modalità:
Calcolo e pagamento dei bolli virtuali
Per ottenere l'importo totale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, è
possibile utilizzare la funzione 614, "Stampa riepilogo fatturato", attivando
l'opzione "solo fatture con bolli virtuali", e indicando il periodo di interesse,
solitamente l'intero anno solare. Se è necessario dividere l'importo fra quello
a seguito di autorizzazione, e quello previsto dalle fatture elettroniche per la
PA, è possibile utilizzare il campo "sezionale" per identificare queste ultime.
Gli importi dovuti a seguito di autorizzazione vanno pagati con il modello F24,
utilizzando il codice 2506 per l'acconto, e 2505 per le rateazioni (solitamente sei
bimestrali). L'imposta dovuta per il DM 17/6/2014 deve essere versata entro 120
giorni dalla chiusura dell'esercizio (quindi generalmente il 30 aprile, o il 29
aprile per gli anni bisestili), con il codice 2501.
Assoggettamento e esenzione dall'imposta di bollo
Riporto un elenco di elenco di situazioni di non assoggettabilità all'IVA, e
relativo assoggettamento all'imposta di bollo.
La tabella non è esaustiva, e ci sono eccezioni ai casi indicati; quindi è
necessario verificare attentamente la situazione concreta, eventualmente con
il proprio consulente fiscale.
bollo
escluse
art. 15 DPR 633/72
SI
esente
art. 10 DPR 633/72
SI
non imponibile
art. 8 lett. a) b) DPR 633/72
NO
non imponibile
art. 8 lett. c) DPR 633/72
SI
non imponibile
art. 8bis DPR 633/72
SI
non imponibile
art. 9 DPR 633/72
NO
non imponibile
art. 72 DPR 633/72
SI
non imponibile
art. 41, 42, 58 DPR 331/93
NO
reverse charge
art. 17 DPR 633/72
NO
reverse charge
art. 74 comma 7, 8 DPR 633/72
NO
minimi
art. 100 L. 244/2007
SI
minimi
DL 98/2011
SI
forfettari
art. 1 comma 58 L. 190/2014
SI
fuori campo
art. 2, 3, 4, 5 DPR 633/1972
SI
fuori campo
art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972
SI
Variazioni del valore dell'imposta di bollo e dell'importo minimo
Il programma utilizza due valori già predisposti per l'imposta di bollo
(attualmente 2 euro), e per il valore minimo di assoggettamento (attualmente
77,47 euro).
Se è necessario variare manualmente questi dati, sostituendo
quelli standard previsti dal programma, ad esempio per mancato aggiornamento, o
per adeguarsi a variazioni con decorrenza immediata, si devono seguire i
seguenti passi:
accedere all'Anagrafica azienda (funzione 101), scheda "Opzioni fatture", e premere
il bottone "Dettagli bollo e cassa previdenziale";
scegliere, dal menu Utilità, la voce che interessa ;
premere il bottone "Nuova decorrenza";
immettere la data da cui è in vigore, e il nuovo valore;
premere il bottone "Conferma";
controllare che la data e il valore siano indicati correttamente nella tabellina;
se è necessario variare qualche dato, fare doppio click sulla riga da modificare
(o posizionarsi sulla riga e premere il bottone "Varia"); data e valore saranno
visualizzati nel riquadro Variazioni, dopo possono essere modificati, e poi
confermati con l'apposito bottone;
se è necessario cancellare dei dati, fare doppio click sulla riga da eliminare
(o posizionarsi sulla riga e premere il bottone "Varia"); data e valore saranno
visualizzati nel riquadro Variazioni, dove devono essere cancellati (con il tasto
CANC oppure BACKSPACE, il tasto di spostamento verso sinistra posizionato sopra
quello di ritorno a capo), per poi confermare i campi vuoti con l'apposito bottone;
dopo che la tabellina è a posto, uscire dalla videata.
Le informazioni presenti in questa nota si riferiscono alla versione 0.65.3 e successive
Paolo Serial
consulenza informatica e realizzazione software
Partita IVA 00951290329
(aggiornato al 12/04/2016)