Assoggettamento a imposta di bollo delle fatture

L'attuale normativa prevede che, in generale, le fatture che espongono una somma non assoggettabile a IVA uguale o superiore a 77,47 euro devono assolvere l'imposta di bollo, fissata attualmente a 2,00 euro. Questa imposta è dovuta dall'emittente, che può addebitarne il costo al cliente. La normativa è chiara per l'assolvimento del bollo sulle fatture cartacee e su quelle elettroniche inviate alla Pubblica Amministrazione: le prime devono avere il contrassegno telematico (lo stampato che ha sostituito le vecchie marche da bollo) apposto sulla copia che viene consegnata al cliente, le altre assolvono l'obbligo con un unico pagamento annuale da eseguirsi entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio. C'è poi una modalità che però è poco utilizzata dalle PMI e dai professionisti: l'apposizione di un bollo virtuale, dopo aver ottenuto una autorizzazione dalla competente Agenzia delle Entrate. Resta ancora piuttosto incerta la modalità da seguire per coloro che inviano le fatture via mail, in formato pdf. Ovviamente non è possibile incollare il contrassegno del bollo sulla copia destinata al cliente, visto che non è cartacea; e la definizione di fattura elettronica sembra non potersi applicare a una fattura che viene solamente inviata in formato elettronico, ma viene conservata dall'emittente in formato cartaceo. L'Agenzia delle Entrate ha indicato, ma con documenti non aventi valore di legge o di prassi, che nel caso di contribuenti minimi (che per legge emettono documenti senza addebito di IVA, quindi sempre soggetti all'imposta di bollo) che inviano le fatture via mail, è possibile apporre il contrassegno sulla copia cartacea che rimane al mittente, e indicare sulla copia che viene inviata al cliente il codice identificativo del contrassegno. E' da tener presente che queste indicazioni sono state fornite prima del DM 17/06/2014, che introduce la modalità di post pagamento, con F24, per le fatture elettroniche. Ho richiesto un parere all'Agenzia delle Entrate, che il 30 gennaio 2015 mi ha così risposto:
il Decreto del Ministero delle Finanze del 17 giugno 2014 stabilisce esclusivamente le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, così come riconosciuti e classificati dal Codice dell'amministrazione digitale (D.L. n. 82/2005).
In particolare, l'art. 6 del Decreto dispone che l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti deve essere corrisposta mediante versamento con modello F24, con modalità esclusivamente telematica.
Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri, emessi o utilizzati durante l'anno, deve avvenire in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto citato.
La Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, a cui la rimandiamo per ulteriori approfondimenti, chiarisce, inoltre, i requisiti che una fattura deve avere per essere definita elettronica specificando che "non è elettronica la fattura creata tramite software di contabilità o di elaborazione testi arrivata però cartacea a destinazione, mentre lo è quella compilata sul blocchetto in un primo momento e poi spedita e ricevuta tramite canali elettronici, ad esempio, via e-mail".
Cordiali saluti
Questa risposta è resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare n.42/E del 5 agosto 2011 e non a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000.
Agenzia delle Entrate
Centro di Assistenza Multicanale
IL DIRETTORE
Come prevedibile, non c'è nessuna risposta esplicita. Anzi, c'è una citazione sbagliata (non si parla di "blocchetto" di fatture nella circolare 18/E). E si continua nella confusione fra "fattura elettronica" (una fattura spedita via email lo è, anche se poi sia mittente che destinatario la salvano in cartaceo) e "documento informatico" (che invece almeno il mittente deve salvare in formato elettronico). Dalla lettura complessiva sembra che si autorizzi l'uso del pagamento posticipato: scrivono che le fatture elettroniche assolvono il bollo ai sensi del nuovo decreto, e che una fattura inviata via mail è comunque una fattura elettronica. Ma la Sibilla era più chiara, però.
In mancanza di certezze, ho deciso di lasciare all'utente la libertà di assolvere l'imposta di bollo con la modalità che reputa più opportuna (1. bollo sulla copia cliente; 2. autorizzazione al bollo virtuale; 3. bollo sulla copia del mittente; 4. bollo pagato a posteriori come da DM 17/06/15), fermo restando che le fatture cartacee possono usare solamente le modalità 1 o 2, e quelle elettroniche verso la PA solamente la 4.
Configurazione azienda
Accedere all'Anagrafica azienda (funzione 101), scheda "Opzioni fatture", e premere il bottone "Dettagli bollo e cassa previdenziale".
E' possibile scegliere se addebitare o meno il valore del bollo in fattura; in caso positivo è necessario indicare il codice IVA relativo all'addebito del bollo (quello dell'esclusione ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972).
Indicare quindi il tipo di bollo da utilizzare:
bollo su originale con questa opzione si sceglie di utilizzare un contrassegno telematico (il bollo cartaceo che si acquista nelle rivendite di valori bollati) per tutte le fatture inviate in modalità cartacea; non è possibile usarlo se si sceglie di spedire le fatture via mail (naturalmente è possibile effettuare una anticipazione via mail, ma poi recapitare la fattura al destinatario su carta)
autorizzazione bollo virtuale può essere usato sia con fatture cartacee che inviate via mail; è naturalmente necessario avere ottenuto l'autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate competente, e quindi è necessario riportarne gli estremi (numero, agenzia autorizzatrice e data) nei campi relativi
bollo su copia mittente con questa opzione, viene sempre utilizzato un contrassegno telematico; nelle fatture cartacee, si appone sulla copia destinata al cliente, e il programma utilizza la dizione "bollo su originale"; nelle fatture inviate via mail, si appone sulla copia che resta al mittente, e si indica il numero identificativo del contrassegno (di 14 caratteri) sulla fattura, numero che il programma richiede al momento della stampa (e in questo caso è obbligatorio) o della conferma; se si emettono fatture differite (da DdT), è possibile scegliere se indicare il numero identificativo al momento della stampa, oppure si preparano senza stamparle, e poi si richiamano una per una integrandole con il numero, per poi stamparle.
bollo assolto ai sensi DM 17/06/2014 con questa opzione, viene utilizzato un contrassegno telematico nelle fatture cartacee, e il programma utilizza la dizione "bollo su originale"; nelle fatture inviate via mail, si assolve il bollo in maniera virtuale, con le nuove modalità previste dal DM citato.
gestione manuale il programma ignora la gestione del bollo (ad esclusione delle fatture elettroniche inviate alla PA, ove la modalità è obbligata), ed è compito dell'utente riportare in fattura le descrizioni che ritiene opportune, utilizzando un codice "DE" per le righe di sola descrizione, e un articolo con codice "." (punto), ovvero un articolo codificato in magazzino, indicando una descrizione, la quantità 1, il valore unitario pari all'imposta, e il codice IVA relativo. Fare attenzione che, se si utilizza una modalità virtuale con pagamento differito, con questa modalità la fattura non sarà indicata nel riepilogo, solitamente utilizzato per il calcolo dell'imposta da pagare, che quindi dovrà essere integrato manualmente.
Fatturazione
Nella videata iniziale della fattura è presente una opzione, "via mail", che viene attivata automaticamente se nell'anagrafica del cliente è presente un indirizzo di posta elettronica, normale o PEC, e la corrispondente opzione di "invio fattura via mail". E' comunque possibile modificare il valore della opzione manualmente. Questa opzione permette al programma di utilizzare, se scelte, le corrette annotazioni riguardanti l'assolvimento del bollo sulle fatture inviate via mail.
Per decidere automaticamente se apporre il bollo in fattura, il programma somma gli importi senza addebito dell'IVA, dopo aver verificato per ognuno se nell'archivio codici e esenzioni IVA (funzione 103) non sia attiva, per il codice utilizzato, l'opzione "esclusione bollo in fatture". Se questa somma è non inferiore al minimo (attualmente 77,47 euro), viene indicato l'assolvimento dell'imposta, e l'eventuale addebito al cliente, se la relativa opzione in Anagrafica azienda è attivata.
E' possibile controllare l'assolvimento dell'imposta e l'eventuale addebito nella singola fattura, con le seguenti modalità:

  • per escludere la presenza del bollo su un singolo documento, immettere in una qualsiasi riga una descrizione (codice DE) con il testo #NOBOLLO ;
  • per escludere l'addebito dell'eventuale bollo presente su un singolo documento, immettere in una qualsiasi riga una descrizione (codice DE) con il testo #NOBOLLOADDEB .
    Calcolo e pagamento dei bolli virtuali
    Per ottenere l'importo totale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, è possibile utilizzare la funzione 614, "Stampa riepilogo fatturato", attivando l'opzione "solo fatture con bolli virtuali", e indicando il periodo di interesse, solitamente l'intero anno solare. Se è necessario dividere l'importo fra quello a seguito di autorizzazione, e quello previsto dalle fatture elettroniche per la PA, è possibile utilizzare il campo "sezionale" per identificare queste ultime.
    Gli importi dovuti a seguito di autorizzazione vanno pagati con il modello F24, utilizzando il codice 2506 per l'acconto, e 2505 per le rateazioni (solitamente sei bimestrali). L'imposta dovuta per il DM 17/6/2014 deve essere versata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (quindi generalmente il 30 aprile, o il 29 aprile per gli anni bisestili), con il codice 2501.
    Assoggettamento e esenzione dall'imposta di bollo
    Riporto un elenco di elenco di situazioni di non assoggettabilità all'IVA, e relativo assoggettamento all'imposta di bollo.
    bollo
    escluse art. 15 DPR 633/72 SI
    esente art. 10 DPR 633/72 SI
    non imponibile art. 8 lett. a) b) DPR 633/72 NO
    non imponibile art. 8 lett. c) DPR 633/72 SI
    non imponibile art. 8bis DPR 633/72 SI
    non imponibile art. 9 DPR 633/72 NO
    non imponibile art. 72 DPR 633/72 SI
    non imponibile art. 41, 42, 58 DPR 331/93 NO
    reverse charge art. 17 DPR 633/72 NO
    reverse charge art. 74 comma 7, 8 DPR 633/72 NO
    minimi art. 100 L. 244/2007 SI
    minimi DL 98/2011 SI
    forfettari art. 1 comma 58 L. 190/2014 SI
    fuori campo art. 2, 3, 4, 5 DPR 633/1972 SI
    fuori campo art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972 SI
    La tabella non è esaustiva, e ci sono eccezioni ai casi indicati; quindi è necessario verificare attentamente la situazione concreta, eventualmente con il proprio consulente fiscale.
    Variazioni del valore dell'imposta di bollo e dell'importo minimo
    Il programma utilizza due valori già predisposti per l'imposta di bollo (attualmente 2 euro), e per il valore minimo di assoggettamento (attualmente 77,47 euro). Se è necessario variare manualmente questi dati, sostituendo quelli standard previsti dal programma, ad esempio per mancato aggiornamento, o per adeguarsi a variazioni con decorrenza immediata, si devono seguire i seguenti passi:
    accedere all'Anagrafica azienda (funzione 101), scheda "Opzioni fatture", e premere il bottone "Dettagli bollo e cassa previdenziale";
    scegliere, dal menu Utilità, la voce che interessa ;
    premere il bottone "Nuova decorrenza";
    immettere la data da cui è in vigore, e il nuovo valore;
    premere il bottone "Conferma";
    controllare che la data e il valore siano indicati correttamente nella tabellina;
    se è necessario variare qualche dato, fare doppio click sulla riga da modificare (o posizionarsi sulla riga e premere il bottone "Varia"); data e valore saranno visualizzati nel riquadro Variazioni, dopo possono essere modificati, e poi confermati con l'apposito bottone;
    se è necessario cancellare dei dati, fare doppio click sulla riga da eliminare (o posizionarsi sulla riga e premere il bottone "Varia"); data e valore saranno visualizzati nel riquadro Variazioni, dove devono essere cancellati (con il tasto CANC oppure BACKSPACE, il tasto di spostamento verso sinistra posizionato sopra quello di ritorno a capo), per poi confermare i campi vuoti con l'apposito bottone;
    dopo che la tabellina è a posto, uscire dalla videata.

    Le informazioni presenti in questa nota si riferiscono alla versione 0.65.3 e successive

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    (aggiornato al 12/04/2016)